Sentenza 613/1987 (ECLI:IT:COST:1987:613)
Massima numero 3968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  16/12/1987;  Decisione del  16/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 613/87. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE FEMMINILE CONIUGATO - QUOTE AGGIUNTE DI FAMIGLIA PER IL MARITO A CARICO - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE - CONDIZIONI LIMITATIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Gli emolumenti retributivi familiari devono essere, in ogni caso, corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore, in quanto le limitazioni agli stessi collegate ad una concezione dell'organizzazione domestica basata sulla presunzione di estraneita` della donna al mantenimento della famiglia, sono incompatibili con il principio di parita` dei coniugi, di cui agli artt. 3 e 29 della Costituzione. E' pertanto costituzionalmente illegittima la norma - peraltro abrogata ma applicabile 'ratione temporis' al rapporto controverso nel giudizio a quo - di cui all'art. 3, comma primo del D.lg.vo lgt. 21 novembre 1945, n. 722, nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia spettanti per il coniuge a carico debbano essere corrisposte anche alla moglie lavoratrice (pubblica dipendente) alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore. - Cfr. S. nn. 105/1980 e 83/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte