Sentenza 614/1987 (ECLI:IT:COST:1987:614)
Massima numero 3845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  16/12/1987;  Decisione del  16/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 614/87. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - RETRIBUZIONE - QUOTE AGGIUNTE DI FAMIGLIA PER I FIGLI A CARICO - CORRESPONSIONE ALLA DONNA LAVORATRICE IN ALTERNATIVA AL CONIUGE LAVORATORE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'esclusione del diritto della moglie lavoratrice a percepire - in alternativa al marito lavoratore ed alle medesime condizioni - gli emolumenti retributivi familiari, si collega ad una concezione dell'organizzazione domestica basata sulla presunzione di estraneita` della donna al mantenimento della famiglia, concezione in contrasto con il principio di parita` dei coniugi, al quale anche il legislatore si e` uniformato, pienamente equiparando - ai fini dei predetti emolumenti - la donna lavoratrice o pensionata al marito lavoratore o pensionato (art. 9, L. n. 903 del 1977); pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 36 e 37 Cost. - l'(abrogato) art. 4, comma quarto, L. 11 aprile 1950, n. 130, come modificato dall'art. 8, L. 8 aprile 1952, n. 212, nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia, spettanti per i figli a carico, debbano essere corrisposte, in alternativa, anche alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il marito lavoratore). - cfr. S. n. 105/1980 e n. 83/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte