Sentenza 615/1987 (ECLI:IT:COST:1987:615)
Massima numero 3938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
16/12/1987; Decisione del
16/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 615/87. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - RACCOLTA DEI FUNGHI - DISCIPLINA - VIOLAZIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - ORDINANZE INGIUNZIONI - OPPOSIZIONE - GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE CON LEGGE PROVINCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 615/87. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - RACCOLTA DEI FUNGHI - DISCIPLINA - VIOLAZIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - ORDINANZE INGIUNZIONI - OPPOSIZIONE - GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE CON LEGGE PROVINCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La materia processuale (e cioe`, la disciplina delle forme e dei mezzi di tutela giurisdizionale) e` riservata al legislatore nazionale, e le Regioni e le Province autonome non hanno competenza legislativa al riguardo, ne` possono riprodurre norme statali, in quanto cio` comporterebbe un'indebita novazione della fonte; pertanto, e` costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma terzo, L. Prov. di Trento 26 luglio 1973, n. 18 (che individua l'autorita` giudiziaria territorialmente competente a conoscere delle opposizioni alle ordinanze-ingiuzioni attinenti alle sanzioni amministrative per violazione di norme sulla raccolta dei funghi). - v. O.n. 232/1988 che corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza in ordine all'indicazione della norma dichiarata illegittima. - v. S. n. 203/1987, n. 72/1977, n. 81/1976, n. 12/1957, n. 4/1956, nonche` n. 128/1963.
La materia processuale (e cioe`, la disciplina delle forme e dei mezzi di tutela giurisdizionale) e` riservata al legislatore nazionale, e le Regioni e le Province autonome non hanno competenza legislativa al riguardo, ne` possono riprodurre norme statali, in quanto cio` comporterebbe un'indebita novazione della fonte; pertanto, e` costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma terzo, L. Prov. di Trento 26 luglio 1973, n. 18 (che individua l'autorita` giudiziaria territorialmente competente a conoscere delle opposizioni alle ordinanze-ingiuzioni attinenti alle sanzioni amministrative per violazione di norme sulla raccolta dei funghi). - v. O.n. 232/1988 che corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza in ordine all'indicazione della norma dichiarata illegittima. - v. S. n. 203/1987, n. 72/1977, n. 81/1976, n. 12/1957, n. 4/1956, nonche` n. 128/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte