Sentenza 616/1987 (ECLI:IT:COST:1987:616)
Massima numero 3945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
16/12/1987; Decisione del
16/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 616/87. LAVORO (RAPPORTO DI) - FERIE DEL LAVORATORE - MALATTIA INSORTA NEL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE DEL DECORSO DELLE FERIE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 616/87. LAVORO (RAPPORTO DI) - FERIE DEL LAVORATORE - MALATTIA INSORTA NEL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE DEL DECORSO DELLE FERIE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Il periodo di malattia, insorta durante le ferie, non puo' essere conteggiato nel congedo annuale retribuito in quanto sarebbe frustrato il principio della effettiva fruizione delle ferie stesse sancito dall'art. 36, comma terzo, della Costituzione il quale comporta il diritto del lavoratore ad un congruo periodo di riposo al fine di ritemprare le energie psicofisiche usurate dal lavoro e partecipare piu' incisivamente alla vita familiare e culturale, finalita' cui e' interessato lo stesso datore di lavoro in vista di un maggior apporto di risultati all'attivita' d'impresa; ne' valgono, in senso contrario e nonostante la necessita' di un intervento del legislatore per la adozione di una disciplina di dettaglio, la sottrazione al controllo del datore di lavoro delle modalita' di fruizione delle ferie, la eventuale sovrapposizione di due cause di sospensione dell'attivita' di lavoro e la necessita' di considerare l'entita' della malattia e di effettuare i relativi controlli. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36, comma terzo, Cost., l'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.
Il periodo di malattia, insorta durante le ferie, non puo' essere conteggiato nel congedo annuale retribuito in quanto sarebbe frustrato il principio della effettiva fruizione delle ferie stesse sancito dall'art. 36, comma terzo, della Costituzione il quale comporta il diritto del lavoratore ad un congruo periodo di riposo al fine di ritemprare le energie psicofisiche usurate dal lavoro e partecipare piu' incisivamente alla vita familiare e culturale, finalita' cui e' interessato lo stesso datore di lavoro in vista di un maggior apporto di risultati all'attivita' d'impresa; ne' valgono, in senso contrario e nonostante la necessita' di un intervento del legislatore per la adozione di una disciplina di dettaglio, la sottrazione al controllo del datore di lavoro delle modalita' di fruizione delle ferie, la eventuale sovrapposizione di due cause di sospensione dell'attivita' di lavoro e la necessita' di considerare l'entita' della malattia e di effettuare i relativi controlli. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36, comma terzo, Cost., l'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 3
Altri parametri e norme interposte