Sentenza 618/1987 (ECLI:IT:COST:1987:618)
Massima numero 3975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
16/12/1987; Decisione del
16/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 618/87. IMPIEGO PUBBLICO - SCUOLE STATALI - INSEGNANTI - PASSAGGIO A NUOVO ORDINAMENTO RETRIBUTIVO - TRATTAMENTO ECONOMICO - ANZIANITA' PREGRESSE MATURATE ANTERIORMENTE O SUCCESSIVAMENTE AL 1 GIUGNO 1977 - VALUTAZIONE DIFFERENZIATA - CRITERI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 618/87. IMPIEGO PUBBLICO - SCUOLE STATALI - INSEGNANTI - PASSAGGIO A NUOVO ORDINAMENTO RETRIBUTIVO - TRATTAMENTO ECONOMICO - ANZIANITA' PREGRESSE MATURATE ANTERIORMENTE O SUCCESSIVAMENTE AL 1 GIUGNO 1977 - VALUTAZIONE DIFFERENZIATA - CRITERI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, stabilito dalla legge 11 luglio 1980 n. 312, la previsione di una diversa valutazione delle anzianita` pregresse attraverso un discrimine temporale non viola il principio di eguaglianza sia perche` il fluire del tempo costituisce di per se` un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato la stessa categoria di soggetti sia in quanto la demarcazione temporale consegue come effetto naturale alle generalita` delle leggi. Nella specie, l'uso del criterio c.d. del "maturato economico" nel passaggio dall'ordinamento gerarchico delle carriere a quello delle qualifiche funzionali, comportando una riduzione a omogeneita` di elementi di per se` stessi non omogenei, implica un'ampia discrezionalita` del legislatore circa la scelta dei coefficienti da adottare, non essendo, inoltre, desumibile dal principio di eguaglianza l'illegittimita` di una regolamentazione transitoria che non si limiti alla conservazione del trattamento precedente "ad esaurimento" o alla applicazione illimitatamente retroattiva del nuovo trattamento tanto meno in assenza di "tertia comparationis" opponibili al criterio adottato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 36, comma primo, 38, comma secondo e 97, comma primo, Cost. - degli artt. 46, 51, commi primo, secondo e quinto, 152 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312 nella parte in cui prevedono, ai fini economici, una valutazione delle anzianita` maturate dagli insegnanti delle scuole statali anteriormente al 1^ giugno 1977 diversa da quella stabilita per le anzianita` maturate successivamente a tale data, applicandosi per le prime il criterio c.d. del "maturato economico", per le seconde il computo dell'anzianita` effettiva). - V. S. nn. 57/1973, 92/1975, 138/1977, 65/1979, 138/1979, 122/1980, 322/1985, 296/1984.
Nel nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, stabilito dalla legge 11 luglio 1980 n. 312, la previsione di una diversa valutazione delle anzianita` pregresse attraverso un discrimine temporale non viola il principio di eguaglianza sia perche` il fluire del tempo costituisce di per se` un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato la stessa categoria di soggetti sia in quanto la demarcazione temporale consegue come effetto naturale alle generalita` delle leggi. Nella specie, l'uso del criterio c.d. del "maturato economico" nel passaggio dall'ordinamento gerarchico delle carriere a quello delle qualifiche funzionali, comportando una riduzione a omogeneita` di elementi di per se` stessi non omogenei, implica un'ampia discrezionalita` del legislatore circa la scelta dei coefficienti da adottare, non essendo, inoltre, desumibile dal principio di eguaglianza l'illegittimita` di una regolamentazione transitoria che non si limiti alla conservazione del trattamento precedente "ad esaurimento" o alla applicazione illimitatamente retroattiva del nuovo trattamento tanto meno in assenza di "tertia comparationis" opponibili al criterio adottato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 36, comma primo, 38, comma secondo e 97, comma primo, Cost. - degli artt. 46, 51, commi primo, secondo e quinto, 152 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312 nella parte in cui prevedono, ai fini economici, una valutazione delle anzianita` maturate dagli insegnanti delle scuole statali anteriormente al 1^ giugno 1977 diversa da quella stabilita per le anzianita` maturate successivamente a tale data, applicandosi per le prime il criterio c.d. del "maturato economico", per le seconde il computo dell'anzianita` effettiva). - V. S. nn. 57/1973, 92/1975, 138/1977, 65/1979, 138/1979, 122/1980, 322/1985, 296/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte