Sentenza 620/1987 (ECLI:IT:COST:1987:620)
Massima numero 3970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
16/12/1987; Decisione del
16/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Titolo
SENT. 620/87 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROFESSORI ASSOCIATI - IMMISSIONE NEL RUOLO - GIUDIZI DI IDONEITA' - PLURALITA' DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 620/87 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROFESSORI ASSOCIATI - IMMISSIONE NEL RUOLO - GIUDIZI DI IDONEITA' - PLURALITA' DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di piu` commissioni, qualora il numero dei concorrenti al giudizio di idoneita` per l'inquadramento nella fascia dei professori associati superi le ottanta unita`, e` una deduzione rigorosamente logica dal criterio, scelto dal legislatore delegante, che ha distinto, in rapporto al numero dei candidati, il regime dei giudizi di idoneita` (moltiplicazione delle commissioni di tre membri per ciascun raggruppamento disciplinare) da quello del concorso ordinario da indirsi successivamente (unica commissione di cinque membri che si accresce in proporzione del numero dei candidati). Con le modalita` previste per i giudizi di idoneita` - sorteggio e assegnazioni in parti uguali dei candidati alle commissioni - e` soddisfatta inoltre la 'par condicio' dei candidati e l'imparzialita` dell'Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), e comunque la diversa natura di dette commissioni - ricognitiva di titoli didattici e scientifici dei candidati - le rende non comparabili all'unica commissione adottata per un numero limitato di posti rispetto ai concorrenti tra i quali devesi instaurare comparazione e graduazione; mentre eventuali discriminazioni operate dalle commissioni giudicatrici ovvero disparita` di fatto, non essendo imputabili alla norma censurata, sono conseguentemente valutabili dai giudici di merito. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 5, comma quarto, lett. a, comma secondo, L. 21 febbraio 1980, n. 28, nonche` agli artt. 3, comma primo, e 97 Cost. - dell'art. 51, comma secondo, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382).
La previsione di piu` commissioni, qualora il numero dei concorrenti al giudizio di idoneita` per l'inquadramento nella fascia dei professori associati superi le ottanta unita`, e` una deduzione rigorosamente logica dal criterio, scelto dal legislatore delegante, che ha distinto, in rapporto al numero dei candidati, il regime dei giudizi di idoneita` (moltiplicazione delle commissioni di tre membri per ciascun raggruppamento disciplinare) da quello del concorso ordinario da indirsi successivamente (unica commissione di cinque membri che si accresce in proporzione del numero dei candidati). Con le modalita` previste per i giudizi di idoneita` - sorteggio e assegnazioni in parti uguali dei candidati alle commissioni - e` soddisfatta inoltre la 'par condicio' dei candidati e l'imparzialita` dell'Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), e comunque la diversa natura di dette commissioni - ricognitiva di titoli didattici e scientifici dei candidati - le rende non comparabili all'unica commissione adottata per un numero limitato di posti rispetto ai concorrenti tra i quali devesi instaurare comparazione e graduazione; mentre eventuali discriminazioni operate dalle commissioni giudicatrici ovvero disparita` di fatto, non essendo imputabili alla norma censurata, sono conseguentemente valutabili dai giudici di merito. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 5, comma quarto, lett. a, comma secondo, L. 21 febbraio 1980, n. 28, nonche` agli artt. 3, comma primo, e 97 Cost. - dell'art. 51, comma secondo, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 21/02/1980
n. 28
art. 5
co. 4 lett.A
legge 21/02/1980
n. 28
art. 5
co. 2