Sentenza 621/1987 (ECLI:IT:COST:1987:621)
Massima numero 3962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
16/12/1987; Decisione del
16/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 621/87. FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' - GIUDIZIO PRELIMINARE DI AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 621/87. FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' - GIUDIZIO PRELIMINARE DI AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il modo in cui - a seguito della sent. n. 70/1965 della Corte costituzionale - il giudizio preliminare di ammissibilita` dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita` o di maternita` naturale e` stato normativamente ristrutturato per adeguarne la disciplina al precetto di cui all'art. 24 Cost., costituisce scelta che e` espressione dell'insindacabile discrezionalita` legislativa, onde non sono ammissibili questioni di legittimita` costituzionale risolventisi in una critica della scelta medesima. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 274 cod. civ., sollevata - in riferimento agli artt. 30 e 2 Cost. - in quanto la norma denunciata, imponendo il giudizio di delibazione, limiterebbe il diritto alla ricerca della paternita` o maternita` naturale, senza che tale limite sia giustificato dalla tutela dei diritti fondamentali del presunto genitore, e lederebbe, anzi, gli stessi diritti fondamentali della persona del convenuto).
Il modo in cui - a seguito della sent. n. 70/1965 della Corte costituzionale - il giudizio preliminare di ammissibilita` dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita` o di maternita` naturale e` stato normativamente ristrutturato per adeguarne la disciplina al precetto di cui all'art. 24 Cost., costituisce scelta che e` espressione dell'insindacabile discrezionalita` legislativa, onde non sono ammissibili questioni di legittimita` costituzionale risolventisi in una critica della scelta medesima. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 274 cod. civ., sollevata - in riferimento agli artt. 30 e 2 Cost. - in quanto la norma denunciata, imponendo il giudizio di delibazione, limiterebbe il diritto alla ricerca della paternita` o maternita` naturale, senza che tale limite sia giustificato dalla tutela dei diritti fondamentali del presunto genitore, e lederebbe, anzi, gli stessi diritti fondamentali della persona del convenuto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte