Sentenza 623/1987 (ECLI:IT:COST:1987:623)
Massima numero 3941
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
16/12/1987; Decisione del
16/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 623/87. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE - OBBLIGO DI ADEGUARE IL SISTEMA DI CONTABILITA' AL BILANCIO DELLO STATO - RICORSO PROPOSTO DALLA REGIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 623/87. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE - OBBLIGO DI ADEGUARE IL SISTEMA DI CONTABILITA' AL BILANCIO DELLO STATO - RICORSO PROPOSTO DALLA REGIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
La modificazione dell'atto impugnato, sopravvenuta nel senso richiesto dal ricorrente, comporta cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio per conflitto di attribuzione pendente tra Stato e Regione. (Cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia - per invasione della competenza ad essa spettante ex art. 4, n. 1, dello Statuto speciale - avverso il D.P.C.M. 3 giugno 1986, nella parte concernente l'Ente zona industriale di Trieste, le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, le camere di commercio, industria e artigianato, e gli I.a.c.p., operanti nella regione. Nelle more del giudizio, ed a seguito della Sent. n. 246/1985 della Corte costituzionale, il sopravvenuto D.P.C.M. 10 settembre 1986 ha modificato l'atto impugnato, disponendo l'esclusione dei predetti enti da quelli tenuti alla "normalizzazione" dei conti,ex art. 25, L. n. 468 del 1978).
La modificazione dell'atto impugnato, sopravvenuta nel senso richiesto dal ricorrente, comporta cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio per conflitto di attribuzione pendente tra Stato e Regione. (Cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia - per invasione della competenza ad essa spettante ex art. 4, n. 1, dello Statuto speciale - avverso il D.P.C.M. 3 giugno 1986, nella parte concernente l'Ente zona industriale di Trieste, le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, le camere di commercio, industria e artigianato, e gli I.a.c.p., operanti nella regione. Nelle more del giudizio, ed a seguito della Sent. n. 246/1985 della Corte costituzionale, il sopravvenuto D.P.C.M. 10 settembre 1986 ha modificato l'atto impugnato, disponendo l'esclusione dei predetti enti da quelli tenuti alla "normalizzazione" dei conti,ex art. 25, L. n. 468 del 1978).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte