Sentenza 624/1987 (ECLI:IT:COST:1987:624)
Massima numero 3981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  16/12/1987;  Decisione del  16/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 624/87. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - OSTETRICHE ISCRITTE ALL'E.N.P.A.O. E AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIE - PASSAGGIO A NUOVO ORDINAMENTO ASSICURATIVO - PROSECUZIONE DELL'ASSICURAZIONE PRESSO L'ENTE - FACOLTA' - TERMINI DI DECADENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le disposizioni rivolte a salvaguardare, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema previdenziale, le posizioni assicurative ed i diritti acquisiti dalle ostetriche, gia` iscritte all'E.N.P.A.O., prevedendo la facolta`, esercitabile a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, di proseguire l'assicurazione presso l'Ente stesso per i soggetti che godono gia` di altra forma di previdenza obbligatoria assicurano i diritti previdenziali costituzionalmente garantiti. D'altro canto, i diritti gia` acquisiti delle ostetriche che non si siano avvalse della facolta` di prosecuzione sono adeguatamente tutelati mediante la restituzione dei contributi maggiorati degli interessi solo nel caso in cui non sia maturato il diritto alla pensione, in base all'eta` ed al minimo dei versamenti contributivi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 3, commi sesto e settimo, della legge 2 aprile 1980, n. 127 nella parte in cui non prevede, per le ostetriche iscritte anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, l'automatica prosecuzione della posizione previdenziale presso l'E.N.P.A.O., in relazione ai contributi gia` versati presso detto Ente ai fini previdenziali e assistenziali).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte