Sentenza 625/1987 (ECLI:IT:COST:1987:625)
Massima numero 3976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  16/12/1987;  Decisione del  16/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 625/87. FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE - DIFETTO DI VERIDICITA' - IMPUGNAZIONE SENZA LIMITI DI TEMPO ANCHE DOPO LA LEGITTIMAZIONE DA PARTE DI CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 253 e l' art. 263 cod.civ. non sono tra loro comparabili perche` regolano oggetti non omogenei e cioe` l'uno il riconoscimento da parte di un genitore esterno alla famiglia nella quale il figlio vive nello 'status' di legittimo o di legittimato; e l'altro l' impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita`, da parte e del genitore, che ha gia` effettuato il riconoscimento del figlio riconosciuto,e del terzo che vi abbia interesse. Il primo, l'art. 253 c.c., e` ispirato al 'favor' per la stabilita` della famiglia legittima ed entro di essa dello stato di figlio legittimo o legittimato; l'altro, l'art. 263 c.c., al 'favor' per l'accertamento della verita` biologica del rapporto di filiazione. Non solo il terzo, ma anche l'autore medesimo del riconoscimento e il riconosciuto sono legittimati ad impugnare per difetto di veridicita` il riconoscimento, e ciascuno di essi puo` determinare lo stesso effetto della uscita del minore dalla famiglia ove egli si trova in forza del riconoscimento e della susseguente legittimazione. La illegittimita` costituzionale dell'art. 263 II comma nella parte in cui ammette la impugnativa del riconoscimento, anche dopo la avvenuta legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo, non puo` essere dichiarata ne` in riferimento all'art. 29 Cost. che non ha forza per sostenere un vincolo familiare che non sia contemporaneamente naturale e legale ne` all' art. 30, III comma, Cost. che non ha forza di conservare ai riconosciuti e legittimati la intangibilita` dello 'status' acquisito se esso venga privato del fondamento della verita` della filiazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost. - dell'art. 263, secondo comma, cod.civ., nella parte in cui ammette l'impugnativa del riconoscimento, senza limiti di tempo anche dopo l'avvenuta legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse). - v. S.n. 134/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte