Consiglio regionale - Norme della Regione Siciliana - Riduzione, mediante calcolo contributivo, degli assegni vitalizi del Presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali - Ulteriore riduzione, per le parti eccedenti determinate soglie di reddito - Limitazione dell'efficacia temporale delle misure a un periodo di cinque anni - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 12, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2019, limitatamente alle parole «per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge», e l'art. 1, comma 13, della medesima legge regionale, limitatamente alle parole «, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12». La disciplina regionale impugnata dal Governo, nello stabilire la temporaneità del ricalcolo dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di consigliere o di assessore regionale, viola i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, commi da 965 a 967, della legge n. 145 del 2018 - integrati dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e vincolanti anche le autonomie speciali - che impongono alle Regioni di stabilire una riduzione permanente del trattamento previdenziale in questione. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2019, n. 103 del 2018, n. 154 del 2017, n. 99 del 2014, n. 88 del 2014, n. 23 del 2014, n. 236 del 2013, n. 26 del 2013, n. 198 del 2012, n. 151 del 2012, n. 156 del 2010, n. 16 del 2010, n. 237 del 2009, n. 157 del 2007 e n. 88 del 2006).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'autoqualificazione in termini di principio fondamentale della materia non ha carattere precettivo e vincolante, poiché la natura della norma cui essa si riferisce va comunque verificata con riguardo all'oggetto, alla ratio e alla finalità che ne costituiscono l'effettiva sostanza. A tal fine, è usualmente considerato carattere significativo la presenza di una scelta normativa di natura strutturale. (Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2020, n. 164 del 2019, n. 153 del 2015, n. 23 del 2014 e n. 151 del 2012).
Per costante giurisprudenza costituzionale, i principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, avendo carattere finalistico, vincolano anche le autonomie speciali, poiché essi sono funzionali a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Del resto, anche la finanza delle Regioni a statuto speciale è considerata parte della finanza pubblica allargata. (Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2020, n. 241 del 2018, n. 172 del 2018, n. 159 del 2018, n. 103 del 2018, n. 231 del 2017, n. 154 del 2017, n. 151 del 2017, n. 62 del 2017, n. 65 del 2016 e n. 82 del 2015).