Ordinanza 631/1987 (ECLI:IT:COST:1987:631)
Massima numero 3849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  17/12/1987;  Decisione del  17/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 13/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 631/87. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE SANITARIO - FARMACISTI OSPEDALIERI PRIVI DI QUALIFICA APICALE - COMPIMENTO DEL SETTANTESIMO ANNO - COLLOCAMENTO A RIPOSTO - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata non fondata che non presenta nuovi e diversi profili di illegittimita` costituzionale va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 5 del D.L. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, nella parte in cui non prevedono il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di eta` dei farmacisti ospedalieri di ruolo che, all'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, fossero privi di qualifica apicale; questione gia` dichiarata non fondata con sentenza n. 134/1986).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte