Ordinanza 636/1987 (ECLI:IT:COST:1987:636)
Massima numero 3984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
17/12/1987; Decisione del
17/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 13/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
3985
Titolo
ORD. 636/87 A. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA PASSATA IN GIUDICATO - QUALITA' DI IMPRENDITORE COMMERCIALE DEL FALLITO - EFFICACIA VINCOLANTE DELLA SENTENZA - QUALIFICAZIONE IN ORDINE AL REATO DI BANCAROTTA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 636/87 A. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA PASSATA IN GIUDICATO - QUALITA' DI IMPRENDITORE COMMERCIALE DEL FALLITO - EFFICACIA VINCOLANTE DELLA SENTENZA - QUALIFICAZIONE IN ORDINE AL REATO DI BANCAROTTA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata manifestamente infondata con decisioni che esprimono motivazioni valide anche per gli ulteriori profili e parametri cui fa cenno il giudice a quo va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, e 102 comma primo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 21 cod. proc. pen. in relazione all'art. 2909 cod. civ. nella parte in cui considerano che la sentenza dichiarativa di fallimento, passata in giudicato, fa stato circa la qualita` di imprenditore commerciale del fallito; questione gia` dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 59/1971 e sent. n. 275/1974; manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui considera le sentenze dichiarative di fallimento come elemento costitutivo del reato di bancarotta e non come condizione obiettiva di punibilita`; questione gia` dichiarata non fondata con sent.nn.110/1972, 190/1972 e 146/1982).
La questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata manifestamente infondata con decisioni che esprimono motivazioni valide anche per gli ulteriori profili e parametri cui fa cenno il giudice a quo va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, e 102 comma primo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 21 cod. proc. pen. in relazione all'art. 2909 cod. civ. nella parte in cui considerano che la sentenza dichiarativa di fallimento, passata in giudicato, fa stato circa la qualita` di imprenditore commerciale del fallito; questione gia` dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 59/1971 e sent. n. 275/1974; manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui considera le sentenze dichiarative di fallimento come elemento costitutivo del reato di bancarotta e non come condizione obiettiva di punibilita`; questione gia` dichiarata non fondata con sent.nn.110/1972, 190/1972 e 146/1982).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte