Ordinanza 636/1987 (ECLI:IT:COST:1987:636)
Massima numero 3985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
17/12/1987; Decisione del
17/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 13/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
3984
Titolo
ORD. 636/87 B. BANCAROTTA E REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI - PUNIBILITA' A TITOLO SIA DI DOLO SIA DI COLPA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 636/87 B. BANCAROTTA E REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI - PUNIBILITA' A TITOLO SIA DI DOLO SIA DI COLPA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
I problemi interpretativi della norma da applicare nel giudizio a quo rientrano nella competenza del giudice remittente e non della Corte costituzionale onde e` manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata al riguardo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, 101, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 cod. pen. e 14 preleggi, nella parte in cui, il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di dolo ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa).
I problemi interpretativi della norma da applicare nel giudizio a quo rientrano nella competenza del giudice remittente e non della Corte costituzionale onde e` manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata al riguardo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, 101, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 cod. pen. e 14 preleggi, nella parte in cui, il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di dolo ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte