Ordinanza 638/1987 (ECLI:IT:COST:1987:638)
Massima numero 3855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  17/12/1987;  Decisione del  17/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 13/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 638/87. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - REATI - DICHIARAZIONE INFEDELE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DIVENUTO DEFINITIVO - VINCOLO PER IL GIUDICE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La decisione della controversia sull'eventuale falsita` di documenti posti a fondamento di accertamenti tributari rientra - secondo i principi generali dell'ordinamento - nella competenza del giudice civile o penale, onde l'accertamento amministrativo che ne presupponga la veridicita` non e` idoneo a far stato in sede giudiziaria. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 101, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 56, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto implicherebbe che l'accertamento d'imposta divenuto definitivo in via amministrativa faccia stato nel giudizio penale concernente il reato di infedele dichiarazione dei redditi).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte