Ordinanza 639/1987 (ECLI:IT:COST:1987:639)
Massima numero 3940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  17/12/1987;  Decisione del  17/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 13/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 639/87. SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) - COMPETENZA PER TERRITORIO - GIUDICE DEL LUOGO IN CUI SI TROVA LA COSA LOCATA - INDEROGABILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La competenza territoriale inderogabile stabilita dall'art. 661 cod. proc. civ. per lo speciale procedimento di convalida di sfratto, corrisponde al generale criterio del foro del convenuto e si rende necessaria in vista delle gravi conseguenze che la legge ricollega alla mancata comparizione dell'intimato, a cagione delle quali sono previste particolari cautele; cio` non esclude, peraltro,che il locatore possa avvalersi della clausola di deroga convenzionale della competenza, agendo nelle forme ordinarie. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 661, 38, comma terzo, e 28 cod. proc. civ., nella parte in cui, per i procedimenti di convalida di sfratto, stabiliscono la competenza inderogabile del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte