Sentenza 641/1987 (ECLI:IT:COST:1987:641)
Massima numero 3993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  17/12/1987;  Decisione del  17/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 13/01/1988
Massime associate alla pronuncia:  3991  3994


Titolo
SENT. 641/87 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - DANNO AMBIENTALE - RISARCIMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'attribuzione della materia del risarcimento del danno ambientale alla giurisdizione del giudice ordinario non comporta violazione dell'art. 25, comma primo, Cost., poiche` la Corte dei conti non e`, in ogni caso, il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici e in quanto la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale ma si forma anche a seguito di tutte quelle disposizioni di legge le quali possono anche derogare da tale competenza in base a criteri che ragionevolmente valutano i disparati interessi in gioco. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - dell'art. 18, comma secondo, Legge 8 luglio 1986, n. 349).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte