Sentenza 45/2021 (ECLI:IT:COST:2021:45)
Massima numero 43665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
10/02/2021; Decisione del
10/02/2021
Deposito del 23/03/2021; Pubblicazione in G. U. 24/03/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione plausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione plausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. Le motivazioni sulla rilevanza addotte dal rimettente sono plausibili, in quanto l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata aprirebbe la strada alla verifica nel merito della sussistenza dei requisiti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali oggetto dei giudizi a quibus.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. Le motivazioni sulla rilevanza addotte dal rimettente sono plausibili, in quanto l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata aprirebbe la strada alla verifica nel merito della sussistenza dei requisiti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali oggetto dei giudizi a quibus.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2011
n. 98
art. 38
co. 7
legge
15/07/2011
n. 111
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte