Sentenza 1/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1)
Massima numero 10161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  13/01/1988;  Decisione del  13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 20/01/1988
Massime associate alla pronuncia:  10162


Titolo
SENT. 1/88 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA RIPARTITA - ORDINAMENTO DEI COMUNI - TESORERIE ED ESATTORIE COMUNALI - GESTIONE DELLE TESORERIE COMUNALI - LEGGE STATALE DI PROROGA - SALVEZZA DEI RAPPORTI SORTI SULLA BASE DI DECRETO LEGGE NON CONVERTITO (N. 771/1984) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 21 DICEMBRE 1984, N. 867, ART. 2, COMMA PRIMO. - STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE, ART. 5, N. 1.

Testo
La competenza legislativa ripartita della Regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento dei comuni (art. 5, n. 1 del relativo statuto) e' illegittimamente compressa dalla norma statale che preveda la gestione separata delle tesorerie ed esattorie comunali. La gia' ritenuta illegittimita' di una siffatta disposizione di legge comporta che venga, analogamente, dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, Legge 21 dicembre 1984, n. 867, in virtu' del quale conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti in applicazione del decreto legge (non convertito) n. 771/1984 e restano salvi i rapporti sorti sulla base delle relative disposizioni. - cfr. S. n. 114/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

Altri parametri e norme interposte