Sentenza 3/1988 (ECLI:IT:COST:1988:3)
Massima numero 10164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
13/01/1988; Decisione del
13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 3/88. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - REDDITO D'IMPRESA - IMPRESE MINORI AMMESSE ALLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA - INTERESSI PASSIVI - DETRAIBILITA' - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973,N. 597, ART. 52, SECONDO COMMA, IN RELAZIONE AL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 18. - COST., ART. 3.
SENT. 3/88. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - REDDITO D'IMPRESA - IMPRESE MINORI AMMESSE ALLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA - INTERESSI PASSIVI - DETRAIBILITA' - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973,N. 597, ART. 52, SECONDO COMMA, IN RELAZIONE AL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 18. - COST., ART. 3.
Testo
Nella determinazione degli utili netti d'impresa non sussiste disparita' di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori per quanto riguarda la possibilita' di dedurre dai redditi immobiliari gli interessi passivi i quali sono previsti, a norma dell'art. 72 del D.P.R. n. 597 del 1973, fra le componenti negative di reddito detraibili dalle imprese minori anche se ammesse alla contabilita' semplificata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 52, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione anche all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sotto il profilo della disparita' di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori, poiche' soltanto queste ultime sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli interessi passivi).
Nella determinazione degli utili netti d'impresa non sussiste disparita' di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori per quanto riguarda la possibilita' di dedurre dai redditi immobiliari gli interessi passivi i quali sono previsti, a norma dell'art. 72 del D.P.R. n. 597 del 1973, fra le componenti negative di reddito detraibili dalle imprese minori anche se ammesse alla contabilita' semplificata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 52, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione anche all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sotto il profilo della disparita' di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori, poiche' soltanto queste ultime sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli interessi passivi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte