Sentenza 6/1988 (ECLI:IT:COST:1988:6)
Massima numero 10168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
13/01/1988; Decisione del
13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
10167
Titolo
SENT. 6/88 B. SANITA' PUBBLICA - MEDICI CONVENZIONATI CON I SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI - TARIFFE - BLOCCO - MAGGIORI COMPENSI CORRISPOSTI - IRRIPETIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 25 GENNAIO 1985 N. 8, CONVERTITO IN LEGGE 27 MARZO 1985, N. 103, ART. 6. - COST., ART. 3.
SENT. 6/88 B. SANITA' PUBBLICA - MEDICI CONVENZIONATI CON I SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI - TARIFFE - BLOCCO - MAGGIORI COMPENSI CORRISPOSTI - IRRIPETIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 25 GENNAIO 1985 N. 8, CONVERTITO IN LEGGE 27 MARZO 1985, N. 103, ART. 6. - COST., ART. 3.
Testo
L'irripetibilita` dei maggiori compensi corrisposti ai medici mutualistici e dichiaramente non dovuti in base a successiva legge interpretativa non comporta violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la differenziazione di trattamento, rispetto ai medici per i quali non era ancora avvenuta la corresponsione degli emolumenti stessi, discende dall'applicazione del principio di irripetibilita` delle somme percepite in buona fede, ed e` sicuramente connessa al fluire del tempo, il quale costituisce elemento diversificatore di situazioni analoghe; ne` puo` comunque desumersi l'illegittimita` della disciplina generale dei compensi in questione utilizzando come tertium comparationis una norma speciale, qual'e` quella che consente la conservazione del beneficio gia` acquisito. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6, d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, convertito nella L. 27 marzo 1985 n. 103, sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo dell'ingiustificata disparita` di trattamento derivante dalla prevista irripetibilita` dei compensi corrisposti sulla base di interpretazioni diverse). - v. S. n. 38/1984; 322/1985; e 46/1983.
L'irripetibilita` dei maggiori compensi corrisposti ai medici mutualistici e dichiaramente non dovuti in base a successiva legge interpretativa non comporta violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la differenziazione di trattamento, rispetto ai medici per i quali non era ancora avvenuta la corresponsione degli emolumenti stessi, discende dall'applicazione del principio di irripetibilita` delle somme percepite in buona fede, ed e` sicuramente connessa al fluire del tempo, il quale costituisce elemento diversificatore di situazioni analoghe; ne` puo` comunque desumersi l'illegittimita` della disciplina generale dei compensi in questione utilizzando come tertium comparationis una norma speciale, qual'e` quella che consente la conservazione del beneficio gia` acquisito. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6, d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, convertito nella L. 27 marzo 1985 n. 103, sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo dell'ingiustificata disparita` di trattamento derivante dalla prevista irripetibilita` dei compensi corrisposti sulla base di interpretazioni diverse). - v. S. n. 38/1984; 322/1985; e 46/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte