Ordinanza 7/1988 (ECLI:IT:COST:1988:7)
Massima numero 10169
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  13/01/1988;  Decisione del  13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 7/88. PRIVILEGIO - CREDITI PER SPESE DI GIUSTIZIA - ATTI CONSERVATIVI COMPIUTI IN SEDE CIVILE - PREFERENZA RISPETTO AI CREDITI PIGNORATIZI - CREDITI DIPENDENTI DA REATO, GARANTITI DA ATTI CONSERVATIVI IN SEDE PENALE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD.CIV., ARTT. 2748, 2755, 2777. - COST., ART. 3.

Testo
Non ricorre omogeneita` tra crediti per spese di giustizia relative ad atti conservativi compiuti in sede civile (art. 2755 cod.civ.) e crediti dipendenti da reato, garantiti da sequestro in sede penale (art. 617, cod.proc.pen.): legittimamente, quindi, solo ai primi e` assicurata preferenza rispetto al credito pignoratizio. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777 cod.civ.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte