Sentenza 45/2021 (ECLI:IT:COST:2021:45)
Massima numero 43666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
10/02/2021; Decisione del
10/02/2021
Deposito del 23/03/2021; Pubblicazione in G. U. 24/03/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Chiara individuazione delle ragioni di censura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Chiara individuazione delle ragioni di censura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente indicazione delle norme processuali e di diritto asseritamente violate, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. Dall'ordinanza di rimessione si evincono con chiarezza le ragioni di censura di tale disposizione.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente indicazione delle norme processuali e di diritto asseritamente violate, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. Dall'ordinanza di rimessione si evincono con chiarezza le ragioni di censura di tale disposizione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2011
n. 98
art. 38
co. 7
legge
15/07/2011
n. 111
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte