Ordinanza 9/1988 (ECLI:IT:COST:1988:9)
Massima numero 10171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  13/01/1988;  Decisione del  13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 9/88. AVVOCATURA DELLO STATO - AVVOCATURE DISTRETTUALI IN SICILIA - DIPENDENTI - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA' REGIONALE - CORRESPONSIONE - SOSPENSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734, ART. 2. - COST., ARTT. 3 E 36.

Testo
I principi della perequazione dei trattamenti retributivi e della onnicomprensivita` del trattamento retributivo nel settore dell'impiego statale, cui si ispira la legge n. 734 del 1973, sono sicuramente conformi agli artt. 3 e 36 Cost. e di essi costituiscono non censurabile svolgimento e attuazione a livello legislativo. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, L. 15 novembre 1973, n. 734, in virtu` del quale e` stata sospesa per i dipendenti statali delle Avvocature distrettuali in Sicilia la corresponsione dell'indennita` di cui alla legge regionale della Sicilia n. 37 del 1975). - cfr. S.nn. 290/1984; 21 e 45/1978.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte