Ordinanza 10/1988 (ECLI:IT:COST:1988:10)
Massima numero 10172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
13/01/1988; Decisione del
13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 10/88. REGIONE LIGURIA - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - MISURA ORARIA - DETERMINAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LIGURIA 15 DICEMBRE 1976-4 MAGGIO 1977. - COST. ARTT. 117 (IN RELAZIONE ALL'ART. 67 DELLA LEGGE 10 FEB- BRAIO 1953, N. 62) E 81.
ORD. 10/88. REGIONE LIGURIA - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - MISURA ORARIA - DETERMINAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LIGURIA 15 DICEMBRE 1976-4 MAGGIO 1977. - COST. ARTT. 117 (IN RELAZIONE ALL'ART. 67 DELLA LEGGE 10 FEB- BRAIO 1953, N. 62) E 81.
Testo
La disciplina del lavoro straordinario, in quanto direttamente strumentale all'organizzazione degli uffici regionali, rientra nell'ambito di autonomia del legislatore regionale, il quale puo` attribuire un emolumento aggiuntivo senza con cio` ledere la norma di principio contenuta nell'art. 67 della legge 10 febbraio 1952, n. 62, che fa riferimento al trattamento economico complessivo dei dipendenti regionali e non a singole voci di esso. Ne` e` violato l'art. 81 Cost. quando agli oneri di spesa si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti dalle leggi di approvazione del bilancio e nei limiti di disponibilita` degli stessi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117 e 81 Cost. - della legge Regione Liguria, riapprovata il 4 maggio 1977, con la quale viene determinata la misura oraria del compenso per lavoro straordinario). - cfr. S. nn. 10/1980, 277 e 278/1983, 219 e 290/1984, 99/1986, 217/1987.
La disciplina del lavoro straordinario, in quanto direttamente strumentale all'organizzazione degli uffici regionali, rientra nell'ambito di autonomia del legislatore regionale, il quale puo` attribuire un emolumento aggiuntivo senza con cio` ledere la norma di principio contenuta nell'art. 67 della legge 10 febbraio 1952, n. 62, che fa riferimento al trattamento economico complessivo dei dipendenti regionali e non a singole voci di esso. Ne` e` violato l'art. 81 Cost. quando agli oneri di spesa si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti dalle leggi di approvazione del bilancio e nei limiti di disponibilita` degli stessi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117 e 81 Cost. - della legge Regione Liguria, riapprovata il 4 maggio 1977, con la quale viene determinata la misura oraria del compenso per lavoro straordinario). - cfr. S. nn. 10/1980, 277 e 278/1983, 219 e 290/1984, 99/1986, 217/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte
legge 10/02/1953
n. 62
art. 67