Ordinanza 11/1988 (ECLI:IT:COST:1988:11)
Massima numero 10173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
13/01/1988; Decisione del
13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 11/88. REGIONE TOSCANA E REGIONE UMBRIA - PERSONALE DIPENDENTE - ASSEGNO 'UNA TANTUM' E INTEGRAZIONE DI STIPENDIO A COPERTURA DI "VUOTO CONTRATTUALE" - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. TOSCANA 21 GIUGNO-15 NOVEMBRE 1977; LEGGE REG.UMBRIA RIAPPROVATA IL 1^ OTTOBRE 1979. - COST. ARTT. 3, 36, 117 E 97, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 67 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N.62, 20 E 26 DELLA LEGGE 20 MAR- ZO 1975,N.70.
ORD. 11/88. REGIONE TOSCANA E REGIONE UMBRIA - PERSONALE DIPENDENTE - ASSEGNO 'UNA TANTUM' E INTEGRAZIONE DI STIPENDIO A COPERTURA DI "VUOTO CONTRATTUALE" - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. TOSCANA 21 GIUGNO-15 NOVEMBRE 1977; LEGGE REG.UMBRIA RIAPPROVATA IL 1^ OTTOBRE 1979. - COST. ARTT. 3, 36, 117 E 97, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 67 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N.62, 20 E 26 DELLA LEGGE 20 MAR- ZO 1975,N.70.
Testo
I c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego costituiscono un mero fatto politico di fronte al quale rimane del tutto integro il potere della Regione di disciplinare autonomamente, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost. - della legge della Regione Toscana, riapprovata il 15 novembre 1977 e della legge della Regione Umbria, riapprovata il 1^ ottobre 1979, che prevedono miglioramenti economici per i dipendenti regionali in riferimento ad un periodo di c.d "vuoto contrattuale"). - cfr. sent. n. 217/1987.
I c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego costituiscono un mero fatto politico di fronte al quale rimane del tutto integro il potere della Regione di disciplinare autonomamente, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost. - della legge della Regione Toscana, riapprovata il 15 novembre 1977 e della legge della Regione Umbria, riapprovata il 1^ ottobre 1979, che prevedono miglioramenti economici per i dipendenti regionali in riferimento ad un periodo di c.d "vuoto contrattuale"). - cfr. sent. n. 217/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 10/02/1953
n. 62
art. 0
legge 20/03/1975
n. 70
art. 20
legge 20/03/1975
n. 70
art. 26