Ordinanza 12/1988 (ECLI:IT:COST:1988:12)
Massima numero 10174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  13/01/1988;  Decisione del  13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 12/88. REGIONE MOLISE - PERSONALE DIPENDENTE IN DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI GOVERNO - DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. MOLISE 4 MAGGIO-21 GIUGNO 1978. - COST. ART. 117, IN RELAZIONE ALL'ART. 67 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62.

Testo
La disciplina del lavoro straordinario in quanto direttamente strumentale all'organizzazione degli uffici regionali rientra nell'ambito di autonomia del legislatore regionale senza che ne risulti con cio` leso il principio contenuto nell'art. 67 della legge 10 febbraio 1952, n. 62 - relativo al trattamento economico complessivo dei dipendenti regionali e non a singole voci di esso - e tanto meno l'interesse nazionale, non invocabile in assenza di uno specifico atto legislativo che dia ad esso concreto fondamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost. - della legge della Regione Molise, riapprovata il 21 giugno 1978 che stabilisce l'aumento delle ore di straordinario effettuabili dai dipendenti regionali che prestino servizio in diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio, il Presidente della giunta e gli assessori). - cfr. Sent. nn. 223/1984, 150/1982, 340/1983, 245/1984. - cfr. S.nn. 10/1980, 277 e 278/1983, 219 e 290/1984, 99/1986, 217/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  10/02/1953  n. 62  art. 0