Ordinanza 13/1988 (ECLI:IT:COST:1988:13)
Massima numero 10175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  13/01/1988;  Decisione del  13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:  10176


Titolo
ORD. 13/88 A. REGIONE BASILICATA - PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - DECORRENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. BASILICATA 26 FEBBRAIO-2 MAGGIO 1979. - COST., ART. 119.

Testo
La censura relativa alla violazione di una norma della Costituzione che non sia stata, nemmeno genericamente, prospettata nell'atto di rinvio al Consiglio regionale, rende la questione sollevata in via principale manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 119 Cost. - della legge della Regione Basilicata, riapprovata il 2 maggio 1979, che fissa nuovi criteri di determinazione del compenso per lavoro straordinario del personale regionale). - cfr. Sent. n. 72/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte