Ordinanza 15/1988 (ECLI:IT:COST:1988:15)
Massima numero 10180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
13/01/1988; Decisione del
13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
10179
Titolo
ORD 15/88 B. REGIONE LAZIO - PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ORGANI DI GOVERNO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LAZIO 12 FEBBRAIO-22 APRILE 1980. - COST., ARTT. 3, 36, 97, 117.
ORD 15/88 B. REGIONE LAZIO - PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ORGANI DI GOVERNO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LAZIO 12 FEBBRAIO-22 APRILE 1980. - COST., ARTT. 3, 36, 97, 117.
Testo
Gli accordi nazionali per il personale stipulati prima della legge quadro per il pubblico impiego costituiscono un mero fatto politico, di fronte al quale resta del tutto integro il potere della Regione di disciplinare, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'ordinamento delle carriere e l'organizzazione degli uffici regionali nel cui ambito va ricompresa, per il suo carattere strumentale, la regolamentazione del lavoro straordinario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost. - della legge della Regione Lazio, riapprovata il 22 aprile 1980, che autorizza l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a disporre, in casi determinati, che alcuni dipendenti effettuino prestazioni di straordinario oltre i limiti gia` fissati). - cfr. Sent. nn. 217/1987 e 290/1984.
Gli accordi nazionali per il personale stipulati prima della legge quadro per il pubblico impiego costituiscono un mero fatto politico, di fronte al quale resta del tutto integro il potere della Regione di disciplinare, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'ordinamento delle carriere e l'organizzazione degli uffici regionali nel cui ambito va ricompresa, per il suo carattere strumentale, la regolamentazione del lavoro straordinario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost. - della legge della Regione Lazio, riapprovata il 22 aprile 1980, che autorizza l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a disporre, in casi determinati, che alcuni dipendenti effettuino prestazioni di straordinario oltre i limiti gia` fissati). - cfr. Sent. nn. 217/1987 e 290/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte