Ordinanza 16/1988 (ECLI:IT:COST:1988:16)
Massima numero 10181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
13/01/1988; Decisione del
13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 16/88. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PERSONALE DIPENDENTE - AUMENTO DI ORGANICO - COPERTURA DEI POSTI - AMMISSIONE AI CONCORSI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. EMILIA-ROMAGNA RIAPPROVATA IL 24 FEBBRAIO 1982, ARTT. 5 E 6. - COST., ARTT. 117, 3, 97.
ORD. 16/88. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PERSONALE DIPENDENTE - AUMENTO DI ORGANICO - COPERTURA DEI POSTI - AMMISSIONE AI CONCORSI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. EMILIA-ROMAGNA RIAPPROVATA IL 24 FEBBRAIO 1982, ARTT. 5 E 6. - COST., ARTT. 117, 3, 97.
Testo
I c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego costituiscono un mero fatto politico,di fronte al quale resta del tutto integro il potere della Regione di disciplinare autonomamente, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt, 117, 3 e 97 Cost. - degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Emilia Romagna, riapprovata il 24 febbraio 1982, che prevedono l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi interni per la copertura di posti derivanti da un aumento di organico e dispongono sull'ammissione ai concorsi a posti di alcune qualifiche funzionali). - cfr. Sent. n. 217/1987.
I c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego costituiscono un mero fatto politico,di fronte al quale resta del tutto integro il potere della Regione di disciplinare autonomamente, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt, 117, 3 e 97 Cost. - degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Emilia Romagna, riapprovata il 24 febbraio 1982, che prevedono l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi interni per la copertura di posti derivanti da un aumento di organico e dispongono sull'ammissione ai concorsi a posti di alcune qualifiche funzionali). - cfr. Sent. n. 217/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte