Ordinanza 17/1988 (ECLI:IT:COST:1988:17)
Massima numero 10183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
13/01/1988; Decisione del
13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
10182
Titolo
ORD. 17/88 B. REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE DIPENDENTE - ANZIANITA' PREGRESSE - RICONOSCIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LOMBARDIA 16 DICEMBRE 1982-24 FEBBRAIO 1983, ARTT. 1 E SEGG. - COST., ART. 117, IN RELAZIONE ALL'ART. 67 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62.
ORD. 17/88 B. REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE DIPENDENTE - ANZIANITA' PREGRESSE - RICONOSCIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LOMBARDIA 16 DICEMBRE 1982-24 FEBBRAIO 1983, ARTT. 1 E SEGG. - COST., ART. 117, IN RELAZIONE ALL'ART. 67 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62.
Testo
Le disposizioni relative alla valutazione dell'anzianita` dei dipendenti regionali ai fini della progressione economica non si pongono in contrasto con i c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, da considerarsi quale mero fatto politico che lascia integro il potere della Regione di disciplinare autonomamente, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere; ne` tanto meno ledono il principio contenuto nell'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che fa riferimento al trattamento economico complessivo del personale regionale e non alle singole voci di esso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost. - degli artt. 1 e seguenti della legge della Regione Lombardia riapprovata il 24 febbraio 1983). - cfr. S.nn. 217/1987. - cfr. S.nn. 133/1975, 290/1984.
Le disposizioni relative alla valutazione dell'anzianita` dei dipendenti regionali ai fini della progressione economica non si pongono in contrasto con i c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, da considerarsi quale mero fatto politico che lascia integro il potere della Regione di disciplinare autonomamente, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere; ne` tanto meno ledono il principio contenuto nell'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che fa riferimento al trattamento economico complessivo del personale regionale e non alle singole voci di esso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost. - degli artt. 1 e seguenti della legge della Regione Lombardia riapprovata il 24 febbraio 1983). - cfr. S.nn. 217/1987. - cfr. S.nn. 133/1975, 290/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 10/02/1953
n. 62
art. 0