Ordinanza 18/1988 (ECLI:IT:COST:1988:18)
Massima numero 10184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
13/01/1988; Decisione del
13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 18/88. REGISTRO (IMPOSTA DI) - COOPERATIVE EDILIZIE - IMPOSTA FISSA IN UN LIMITE MASSIMO DI VALORE DELL'IMMOBILE ASSEGNATO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - D.LGT. 5 APRILE 1945, N. 141, ART. 12; LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457, ART. 58. - COST., ARTT. 45, 47, SECONDO COMMA.
ORD. 18/88. REGISTRO (IMPOSTA DI) - COOPERATIVE EDILIZIE - IMPOSTA FISSA IN UN LIMITE MASSIMO DI VALORE DELL'IMMOBILE ASSEGNATO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - D.LGT. 5 APRILE 1945, N. 141, ART. 12; LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457, ART. 58. - COST., ARTT. 45, 47, SECONDO COMMA.
Testo
Spetta al giudice a quo, cui pertanto vanno restituiti gli atti, procedere al riesame della rilevanza della sollevata questione di costituzionalita` alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 45 e 47, comma secondo, Cost. - dell'art. 12 del d.lgt. 5 aprile 1945 n. 141 e successive modificazioni, compresa quella contenuta nell'art. 58 della legge 5 agosto 1978, n. 457 in quanto fissa, in favore delle cooperative edilizie, il beneficio dell'imposta fissa di registro in un limite massimo di valore dell'immobile assegnato. Lo jus superveniens e` costituito dal d.l. 31 ottobre 1980 n. 693, convertito in legge 22 dicembre 1980 n. 891, il quale, all'art. 8, comma terzo, esclude il limite di valore di cui all'art. 58 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e prevede che tale disposizione si applichi "anche agli atti di assegnazione compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, purche` le imposte ad essi relative non siano gia` state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso").
Spetta al giudice a quo, cui pertanto vanno restituiti gli atti, procedere al riesame della rilevanza della sollevata questione di costituzionalita` alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 45 e 47, comma secondo, Cost. - dell'art. 12 del d.lgt. 5 aprile 1945 n. 141 e successive modificazioni, compresa quella contenuta nell'art. 58 della legge 5 agosto 1978, n. 457 in quanto fissa, in favore delle cooperative edilizie, il beneficio dell'imposta fissa di registro in un limite massimo di valore dell'immobile assegnato. Lo jus superveniens e` costituito dal d.l. 31 ottobre 1980 n. 693, convertito in legge 22 dicembre 1980 n. 891, il quale, all'art. 8, comma terzo, esclude il limite di valore di cui all'art. 58 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e prevede che tale disposizione si applichi "anche agli atti di assegnazione compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, purche` le imposte ad essi relative non siano gia` state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 45
Costituzione
art. 47
co. 2
Altri parametri e norme interposte