Ordinanza 22/1988 (ECLI:IT:COST:1988:22)
Massima numero 10189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
13/01/1988; Decisione del
13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 22/88. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - LEGGI DI ESENZIONE DA TRIBUTI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE PER NUOVE COSTRUZIONI EDILIZIE - COSTRUZIONI NON CONFORMI AGLI STRUMENTI URBANISTICI - DECADENZA DAL BENEFICIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. SICILIA 28 APRILE 1954, N. 11, ART. 9 (RICHIAMATO DALLA LEGGE REG.SICILIA 18 OTTOBRE 1954, N. 37, ART. 1, E SUCCESSIVE PROROGHE). - COST., ART. 3, ST.SICILIA, ART. 36.
ORD. 22/88. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - LEGGI DI ESENZIONE DA TRIBUTI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE PER NUOVE COSTRUZIONI EDILIZIE - COSTRUZIONI NON CONFORMI AGLI STRUMENTI URBANISTICI - DECADENZA DAL BENEFICIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. SICILIA 28 APRILE 1954, N. 11, ART. 9 (RICHIAMATO DALLA LEGGE REG.SICILIA 18 OTTOBRE 1954, N. 37, ART. 1, E SUCCESSIVE PROROGHE). - COST., ART. 3, ST.SICILIA, ART. 36.
Testo
La potesta` legislativa concorrente attribuita alla Regione siciliana in materia tributaria consente l'emanazione di leggi di esenzione, purche` queste trovino riscontro nella legislazione nazionale e rispondano alle speciali necessita` del suo territorio; in particolare la condizione posta dalla norma regionale che prevede la decadenza dal beneficio della esenzione fiscale venticinquennale per le nuove costruzioni edilizie non conformi agli strumenti urbanistici ha per scopo evidente di rafforzare la tutela di un ordinato sviluppo nell'area, in conformita` ad un interesse specifico della Regione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 Cost. e 36 dello Statuto della Regione siciliana - dell'art. 9 della legge regione Sicilia 28 aprile 1954, n. 11, richiamato dall'art. 1 della legge regione Sicilia 18 ottobre 1954, n. 37 e successive proroghe, secondo cui e` prescritta la decadenza dal beneficio della esenzione fiscale venticinquennale per le nuove costruzioni edilizie non conformi ai piani regolatori e di ricostruzione, alle leggi ed ai regolamenti edilizi nonche` alle prescrizioni della licenza di costruzione). - cfr. Sent. n. 158/1973.
La potesta` legislativa concorrente attribuita alla Regione siciliana in materia tributaria consente l'emanazione di leggi di esenzione, purche` queste trovino riscontro nella legislazione nazionale e rispondano alle speciali necessita` del suo territorio; in particolare la condizione posta dalla norma regionale che prevede la decadenza dal beneficio della esenzione fiscale venticinquennale per le nuove costruzioni edilizie non conformi agli strumenti urbanistici ha per scopo evidente di rafforzare la tutela di un ordinato sviluppo nell'area, in conformita` ad un interesse specifico della Regione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 Cost. e 36 dello Statuto della Regione siciliana - dell'art. 9 della legge regione Sicilia 28 aprile 1954, n. 11, richiamato dall'art. 1 della legge regione Sicilia 18 ottobre 1954, n. 37 e successive proroghe, secondo cui e` prescritta la decadenza dal beneficio della esenzione fiscale venticinquennale per le nuove costruzioni edilizie non conformi ai piani regolatori e di ricostruzione, alle leggi ed ai regolamenti edilizi nonche` alle prescrizioni della licenza di costruzione). - cfr. Sent. n. 158/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte