Ordinanza 26/1988 (ECLI:IT:COST:1988:26)
Massima numero 10193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
13/01/1988; Decisione del
13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 26/88. REGISTRO (IMPOSTA DI) - REGISTRAZIONE DI SENTENZA - OBBLIGO SOLIDALE PER TUTTE LE PARTI IN CAUSA - ATTI FORMATI SOTTO IL VIGORE DELLA NORMATIVA DEL 1923 E PER I QUALI SIA GIA' SCADUTO, AL 1^ GENNAIO 1973, IL TERMINE PER LA REGISTRAZIONE - APPLICABILITA' DELLA SUCCESSIVA LEGGE DEL 1972 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 634, ARTT. 55, 77. - COST., ARTT. 53, 73.
ORD. 26/88. REGISTRO (IMPOSTA DI) - REGISTRAZIONE DI SENTENZA - OBBLIGO SOLIDALE PER TUTTE LE PARTI IN CAUSA - ATTI FORMATI SOTTO IL VIGORE DELLA NORMATIVA DEL 1923 E PER I QUALI SIA GIA' SCADUTO, AL 1^ GENNAIO 1973, IL TERMINE PER LA REGISTRAZIONE - APPLICABILITA' DELLA SUCCESSIVA LEGGE DEL 1972 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 634, ARTT. 55, 77. - COST., ARTT. 53, 73.
Testo
Difetta di rilevanza - e come tale e` manifestamente inammissibile - la questione di legittimita` costituzionale sol- levata dal giudice a quo solo per la eventualita` che si renda necessaria l'applicazione, al caso in esame, delle norme della cui legittimita` si dubita. (Manifesta inammissibilita` della que- stione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 53 e 73 Cost. e relativa agli artt. 55 e 77, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, la` dove si fa obbligo solidale di registra- zione della sentenza a tutte le parti in causa e, rispettivamen- te, si consente l'applicazione della L. n. 634, cit., agli atti formati sotto il vigore della normativa del 1923 e per i quali sia gia` scaduto, al 1^ gennaio 1973, il termine di registrazione. Nella specie, l'ordinanza di rimessione da` atto sussistere questione di ammissibilita` del ricorso introduttivo del giudizio, posponendone, peraltro, l'esame "al definitivo").
Difetta di rilevanza - e come tale e` manifestamente inammissibile - la questione di legittimita` costituzionale sol- levata dal giudice a quo solo per la eventualita` che si renda necessaria l'applicazione, al caso in esame, delle norme della cui legittimita` si dubita. (Manifesta inammissibilita` della que- stione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 53 e 73 Cost. e relativa agli artt. 55 e 77, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, la` dove si fa obbligo solidale di registra- zione della sentenza a tutte le parti in causa e, rispettivamen- te, si consente l'applicazione della L. n. 634, cit., agli atti formati sotto il vigore della normativa del 1923 e per i quali sia gia` scaduto, al 1^ gennaio 1973, il termine di registrazione. Nella specie, l'ordinanza di rimessione da` atto sussistere questione di ammissibilita` del ricorso introduttivo del giudizio, posponendone, peraltro, l'esame "al definitivo").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 73
Altri parametri e norme interposte