Ordinanza 27/1988 (ECLI:IT:COST:1988:27)
Massima numero 10194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  13/01/1988;  Decisione del  13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 27/88. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI - VIOLAZIONI E SANZIONI - REATI PUNITI CON LA MULTA - DEFINIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.L. 18 MARZO 1976 N. 46 (CONVERTITO IN LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 249), ART. 6. - COST., ART. 3.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale il cui eventuale accoglimento implicherebbe scelte discrezionali, nei termini e modi di definizione, di competenza del legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 6, D.L. 18 marzo 1976 n. 46, convertito in L. 10 maggio 1976 n. 249, nella parte in cui non prevede la definizione in via amministrativa per i reati, commessi in violazione delle norme finanziarie di cui alla legge stessa, puniti con la sanzione della multa).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte