Sentenza 45/2021 (ECLI:IT:COST:2021:45)
Massima numero 43669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
10/02/2021; Decisione del
10/02/2021
Deposito del 23/03/2021; Pubblicazione in G. U. 24/03/2021
Titolo
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato - Modalità di notifica ai lavoratori interessati, utile anche ai fini dell'eventuale contestazione - Pubblicazione, sul sito internet dell'INPS, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione - Denunciata violazione del principio europeo di effettività del ricorso giurisdizionale - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato - Modalità di notifica ai lavoratori interessati, utile anche ai fini dell'eventuale contestazione - Pubblicazione, sul sito internet dell'INPS, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione - Denunciata violazione del principio europeo di effettività del ricorso giurisdizionale - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di appello di Reggio Calabria in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 CDFUE - dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 120 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione». Il rimettente non ha chiarito gli aspetti riferibili al diritto eurounitario della controversia, la quale invece attiene a situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento nazionale. Le argomentazioni dedotte in riferimento a tale parametro risultano svolgere una funzione meramente integrativa e di supporto alla violazione dell'art. 24 Cost., avente carattere decisamente prioritario nell'iter argomentativo del rimettente stesso.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di appello di Reggio Calabria in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 CDFUE - dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 120 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione». Il rimettente non ha chiarito gli aspetti riferibili al diritto eurounitario della controversia, la quale invece attiene a situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento nazionale. Le argomentazioni dedotte in riferimento a tale parametro risultano svolgere una funzione meramente integrativa e di supporto alla violazione dell'art. 24 Cost., avente carattere decisamente prioritario nell'iter argomentativo del rimettente stesso.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2011
n. 98
art. 38
co. 7
legge
15/07/2011
n. 111
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 47