Ordinanza 34/1988 (ECLI:IT:COST:1988:34)
Massima numero 10201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  13/01/1988;  Decisione del  13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 34/88. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - PARCELLA DELLE SPESE E PRESTAZIONI - IMPORTO - DETERMINAZIONE NON IN BASE A TARIFFE OBBLIGATORIE - PARERE SULLA CONGRUITA' DELLA COMPETENTE ASSOCIA ZIONE PROFESSIONALE - NECESSITA' - CARATTERE VINCOLANTE PER IL GIUDICE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD.PROC.CIV., ART. 636, COMMA SECONDO. - COST., ARTT. 3, 24, 113.

Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita` allorche` le argomentazioni addotte nell'ordinanza di rimessione non inducano a discostarsi da precedente pronunzia gia` resa in merito alla norma denunziata e contenente, peraltro, motivazioni riferibili anche alla fattispecie, oggetto del giudizio a quo. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 636, comma secondo, cod.proc.civ., che stabilisce la vincolativita` per il giudice del parere delle competenti associazioni professionali - in particolare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - in merito alla congruita` delle parcelle per spese e prestazioni). - cfr. S.n. 137/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte