Ordinanza 38/1988 (ECLI:IT:COST:1988:38)
Massima numero 10206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
13/01/1988; Decisione del
13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 38/88. AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODI GIUDIZIARI - COMPENSO - DECRETO DI LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CUSTODE - DISCIPLINA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 8 LUGLIO 1980 N. 319, ART. 11, COMMA QUINTO - COST., ART. 3
ORD. 38/88. AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODI GIUDIZIARI - COMPENSO - DECRETO DI LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CUSTODE - DISCIPLINA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 8 LUGLIO 1980 N. 319, ART. 11, COMMA QUINTO - COST., ART. 3
Testo
In materia processuale e` consentito al legislatore di prevedere procedimenti differenziati e di regolare in modo non rigidamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano violati i principi fondamentali di garanzia ed effettivita` della tutela giurisdizionale: violazione che non ricorre in ordine al diritto del custode giudiziario al compenso, il quale e` oggetto di tutela diversa ma non deteriore rispetto a quella riservata agli altri ausiliari del giudice. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 11, comma quinto, L. 8 luglio 1980 n. 319, nella parte in cui non consente al custode giudiziario di avvalersi, avverso il decreto di liquidazione del compenso, del rimedio ivi previsto per gli altri ausiliari del giudice).
In materia processuale e` consentito al legislatore di prevedere procedimenti differenziati e di regolare in modo non rigidamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano violati i principi fondamentali di garanzia ed effettivita` della tutela giurisdizionale: violazione che non ricorre in ordine al diritto del custode giudiziario al compenso, il quale e` oggetto di tutela diversa ma non deteriore rispetto a quella riservata agli altri ausiliari del giudice. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 11, comma quinto, L. 8 luglio 1980 n. 319, nella parte in cui non consente al custode giudiziario di avvalersi, avverso il decreto di liquidazione del compenso, del rimedio ivi previsto per gli altri ausiliari del giudice).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte