Ordinanza 39/1988 (ECLI:IT:COST:1988:39)
Massima numero 10207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  13/01/1988;  Decisione del  13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 39/88. CITAZIONE CIVILE - CITAZIONE IN APPELLO - NULLITA' PER INSUFFICIENZA DEL TERMINE A COMPARIRE - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE UTILE PER LA PROPOSIZIONE DEL GRAVAME - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ART. 164. - COST., ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24.

Testo
Con riguardo all'ipotesi di assegnazione all'appellato di un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge, la diversita` di effetti che ne conseguono nel rito ordinario e nel rito del lavoro, e` giustificata dalle differenze strutturali riscontrabili - segnatamente nella fase introduttiva - tra i due tipi di giudizio, atteso che, nell'uno, la validita` della citazione e` elemento essenziale dell'esercizio del potere di impugnazione, mentre, nell'altro, l'impugnazione si perfeziona al momento del deposito del ricorso. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24 Cost., della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 164 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede - secondo la costante interpretazione della Corte di Cassazione - che la costituzione dell'appellato non sana la nullita` della citazione in appello dovuta all'insufficienza del termine a comparire e comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte