Ordinanza 40/1988 (ECLI:IT:COST:1988:40)
Massima numero 10208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  13/01/1988;  Decisione del  13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 40/88. COMUNIONE E CONDOMINIO - SPESE COMUNI RIPARTITE DALL'ASSEMBLEA - CONTRIBUTI DOVUTI DAI SINGOLI CONDOMINI - RISCOSSIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE - POSSIBILITA' DI OTTENERE DECRETO INGIUNTIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO NONOSTANTE OPPOSIZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - DISP. ATT.COD.CIV., ART. 63, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 3, 24.

Testo
L'art. 63, comma primo, disp. att. cod.civ., prevedendo un mezzo di riscossione rapido e incisivo dei contributi dovuti dai singoli condomini, rappresenta una risposta razionale all'esigenza - propria dell'amministrazione condominiale - di disporre tempestivamente dei fondi destinati alle spese comuni; ne` vale a determinare contrasto con il principio di eguaglianza l'eventuale utilizzazione, in concreto, di tale strumento solo in alcuni condominii, ovvero nei confronti di alcuni soltanto dei condomini inadempienti, dei quali non e` comunque compromesso il diritto di agire in giudizio per contestare l'an o il quantum delle spese condominiali. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 63, comma primo, disp.att.cod.civ., nella parte in cui consente all'amministratore di ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte