Ordinanza 41/1988 (ECLI:IT:COST:1988:41)
Massima numero 10209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  13/01/1988;  Decisione del  13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 41/88. PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - INCAPACI NATURALI - OMESSA INCLUSIONE FRA I SOGGETTI INCAPACI DI STARE IN GIUDIZIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ART. 75, SECONDO COMMA. - COST., ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24.

Testo
L'esame dell'infermo di mente costituisce formalita` indispensa- bile per legittimare una qualsiasi limitazione del libero eserci- zio dei diritti, sicche` l'omessa estensione dell'incapacita` pro- cessuale al di fuori della disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione garantisce il diritto di difesa degli infermi di mente senza determinare alcuna discriminazione fra gli incapaci legali e gli incapaci naturali, trattandosi di situazio- ni diverse che, pertanto, richiedono una diversa disciplina. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 75, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui non include tra le persone processualmente incapaci gli infermi di mente non interdetti ne` inabilitati e sprovvisti di tutore provvisorio).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte