Ordinanza 42/1988 (ECLI:IT:COST:1988:42)
Massima numero 10210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  13/01/1988;  Decisione del  13/01/1988
Deposito del 19/01/1988; Pubblicazione in G. U. 27/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 42/88. SANZIONI AMMINISTRATIVE - ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - PARTE CHE SI DIFENDE PERSONALMENTE - NOTIFICAZIONI - REGIME - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, ART. 22, COMMA TERZO. - COST., ARTT. 3, 24.

Testo
Il regime di notificazione riservato dall'art. 22, L. n. 689 del 1981, a chi proponga opposizione all'ordinanza-ingiunzione senza farsi rappresentare da un procuratore legale, non rende impossibile o eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di difesa, ma risponde ad obiettive esigenze di semplicita` e speditezza, che ben possono essere realizzate attraverso modalita` di effettuazione delle notifiche differenziate da quelle previste per la diversa situazione in cui la parte, avendo optato per l'assistenza di un legale, ha diritto di attendersi che quest'ultimo sia in condizione di svolgere efficacemente l'attivita` professionale in sua difesa. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 22, comma terzo, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui impone all'opponente privo di assistenza legale di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio nel Comune ove ha sede il Pretore adito e non gia` in un qualsiasi Comune del circondario).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte