Sentenza 45/2021 (ECLI:IT:COST:2021:45)
Massima numero 43670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  10/02/2021;  Decisione del  10/02/2021
Deposito del 23/03/2021; Pubblicazione in G. U. 24/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43665  43666  43667  43668  43669


Titolo
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato - Modalità di notifica ai lavoratori interessati, utile anche ai fini dell'eventuale contestazione - Pubblicazione, sul sito internet dell'INPS, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di appello di Reggio Calabria in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 120 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione». La disposizione censurata non è ex se lesiva del diritto di difesa, poiché il ristretto ambito temporale entro cui gli elenchi sono visualizzabili (quindici giorni consecutivi dalla loro pubblicazione in modalità telematica) è disposto dalla circolare INPS n. 82 del 2012, che definisce le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica ivi prevista e la cui eventuale illegittimità dovrà essere valutata dalla competente sede giudiziaria. (Precedente citato: sentenza n. 192 del 2005).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina ogni qual volta emerga un'ingiustificata compressione del diritto ad agire, costituito dal sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione o dall'aver reso oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale. È parte integrante del diritto di difesa che i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti impugnabili, in modo che possano essere utilizzati nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame. L'interessato deve essere, quindi, posto in condizione di conoscere la decorrenza del termine senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2016, n. 23 del 2015, n. 3 del 2015, n. 117 del 2012, n. 335 del 2004 e n. 446 del 1997).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 38  co. 7

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte