Ordinanza 48/1988 (ECLI:IT:COST:1988:48)
Massima numero 10218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
10217
Titolo
ORD. 48/88 B. TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - PAGAMENTO DELLE SOPRATTASSE O DELLE PENE PECUNIARIE - ISCRIZIONE A RUOLO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - DESTINATARI - OBBLIGATI IN SOLIDO CON IL SOGGETTO PASSIVO O INADEMPIENTE E RAPPRESENTANTI (EX AMMINISTRATORI DI SOCIETA') - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 55; D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, ART. 98, PENULTIMO COMMA. - COST., ARTT. 3, 24, 76.
ORD. 48/88 B. TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - PAGAMENTO DELLE SOPRATTASSE O DELLE PENE PECUNIARIE - ISCRIZIONE A RUOLO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - DESTINATARI - OBBLIGATI IN SOLIDO CON IL SOGGETTO PASSIVO O INADEMPIENTE E RAPPRESENTANTI (EX AMMINISTRATORI DI SOCIETA') - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 55; D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, ART. 98, PENULTIMO COMMA. - COST., ARTT. 3, 24, 76.
Testo
Nel procedimento tributario, quanto al diritto di difesa, nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni; per cio` che riguarda, invece, la solidarieta` tributaria - la quale non si differenzia, nella sua intima essenza, da quella civile - rientra nelle attribuzioni del legislatore ordinario disciplinarne i relativi rapporti, sempre che non siano superati i limiti di ragionevolezza. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3,24 e 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 55 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 98, comma penultimo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziati nella parte in cui non prevedono la notifica agli obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente - ed in particolare agli ex amministratori di societa` - degli avvisi di accertamento). - cfr. S. n. 348/1987.
Nel procedimento tributario, quanto al diritto di difesa, nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni; per cio` che riguarda, invece, la solidarieta` tributaria - la quale non si differenzia, nella sua intima essenza, da quella civile - rientra nelle attribuzioni del legislatore ordinario disciplinarne i relativi rapporti, sempre che non siano superati i limiti di ragionevolezza. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3,24 e 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 55 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 98, comma penultimo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziati nella parte in cui non prevedono la notifica agli obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente - ed in particolare agli ex amministratori di societa` - degli avvisi di accertamento). - cfr. S. n. 348/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte