Sentenza 46/2021 (ECLI:IT:COST:2021:46)
Massima numero 43710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  10/02/2021;  Decisione del  10/02/2021
Deposito del 23/03/2021; Pubblicazione in G. U. 24/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43711  43712  43713  43714  43715


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente non titolare di interesse qualificato suscettibile di incisione immediata - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, sono dichiarati inammissibili gli interventi dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV), spiegati nei giudizi relativi alle ordinanze iscritte ai nn. 56, 57 e 58 r.o. 2020. L'ANEV, ritualmente costituita nel giudizio di cui alla ordinanza iscritta al n. 59 r.o. 2020, in quanto già parte nel giudizio a quo, negli altri giudizi indicati non vanta un interesse qualificato che ne consente l'intervento, il quale sussiste solo allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale e non anche, come nel caso di specie, ove il terzo sia portatore di meri indiretti, e più generali, interessi, connessi ai suoi scopi statutari. (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2019, n. 98 del 2019 e n. 194 del 2018, con allegata ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2018, e n. 237 del 2013; ordinanza n. 271 del 2020 e ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001).

La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative). In questo ambito, è ammesso l'intervento soltanto di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura; in sostanza, l'intervento è ammissibile solo nell'ipotesi in cui l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. (Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 253 del 2019 con allegata ordinanza letta all'udienza del 22 ottobre 2019, n. 206 del 2019 con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, n. 173 del 2019 con allegata ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019; n. 98 del 2019, n. 180 del 2018 e n. 345 del 2005; ordinanze n. 202 del 2020 e n. 204 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 953

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte