Ordinanza 51/1988 (ECLI:IT:COST:1988:51)
Massima numero 10223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:  10222


Titolo
ORD. 51/88 B. I.R.P.E.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE - COSTI ED ONERI NON DOCUMENTATI - DEDUZIONE FORFETTARIA - SOPPRESSIONE DAL PERIODO D'IMPOSTA 1982 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 30 DICEMBRE 1982, N. 953 (CONVERTITO IN LEGGE 28 FEBBRAIO 1983, N. 53), ART. 1, TERZO COMMA. - COST., ARTT. 23, 53.

Testo
L'adozione di leggi retroattive in materia tributaria non incontra divieti a livello costituzionale, pur dovendosi rispettare l'esigenza che la capacita` contributiva esistente in un momento anteriore alla emanazione della legge sia ancora sussistente al momento dell'imposizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 23 e 53 Cost. - dell'art. 1, comma terzo, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1983, secondo cui, dal periodo d'imposta 1982 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo non era piu` ammessa la deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati prevista dall'art. 50, comma terzo, del D.P.R. n. 597 del 1973). - v. S. n. 143/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte