Ordinanza 53/1988 (ECLI:IT:COST:1988:53)
Massima numero 10225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 53/88. TRIBUTI LOCALI - IN.V.IM. (IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI) - COMUNE DESTINATARIO DEL GETTITO D'IMPOSTA - INTERESSE ALLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO COMPIUTO DALL'UFFICIO DEL REGISTRO - RICORSO DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 643, ART. 22; D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636. - COST., ARTT. 24, 113.

Testo
E' priva di rilevanza, e, pertanto, manifestamente inammissibile, la questione di legittimita` costituzionale sollevata della norma che esclude la potesta` del comune destinatario del gettito d'imposta (IN.V.IM.) di ricorrere in giudizio davanti alle commissioni tributarie, a tutela del proprio interesse legittimo alla correttezza del procedimento di accertamento dell'imposta compiuto dall'ufficio del registro, in quanto la controversia nel giudizio 'a quo' riguarda un vizio di merito. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, N. 636).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte