Ordinanza 54/1988 (ECLI:IT:COST:1988:54)
Massima numero 10226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
10227
Titolo
ORD. 54/88 A. TRIBUTI LOCALI - I.LO.R. (IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI) - REDDITO D'IMPRESA - DEDUZIONE DI PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 599, ART. 4, COMMA TERZO. - COST., ARTT. 3, 53, 72, 76, 77.
ORD. 54/88 A. TRIBUTI LOCALI - I.LO.R. (IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI) - REDDITO D'IMPRESA - DEDUZIONE DI PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 599, ART. 4, COMMA TERZO. - COST., ARTT. 3, 53, 72, 76, 77.
Testo
Le perdite derivanti dagli esercizi precedenti che abbiano inciso, riducendolo, sul reddito netto d'impresa non costituiscono un elemento posto sullo stesso piano di significazione del reddito; conseguentemente, l'esclusione della loro deducibilita`, ai fini del calcolo dell'I.LO.R. non da` luogo ad eccesso di delega rispetto alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 che all'art. 4 punto 2 prevede "l'applicazione dell'I.LO.R. al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'I.R.PE.G.". Tale indeducibilita` non ha attinenza alcuna con la capacita` contributiva del periodo d'imposta per il quale l'I.LO.R. e` applicata, ne` con il principio di eguaglianza, in quanto rientra nella discrezionalita` del legislatore disporre un riparto compensativo a carattere derogatorio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost. - dell'art. 4, comma terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599).
Le perdite derivanti dagli esercizi precedenti che abbiano inciso, riducendolo, sul reddito netto d'impresa non costituiscono un elemento posto sullo stesso piano di significazione del reddito; conseguentemente, l'esclusione della loro deducibilita`, ai fini del calcolo dell'I.LO.R. non da` luogo ad eccesso di delega rispetto alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 che all'art. 4 punto 2 prevede "l'applicazione dell'I.LO.R. al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'I.R.PE.G.". Tale indeducibilita` non ha attinenza alcuna con la capacita` contributiva del periodo d'imposta per il quale l'I.LO.R. e` applicata, ne` con il principio di eguaglianza, in quanto rientra nella discrezionalita` del legislatore disporre un riparto compensativo a carattere derogatorio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost. - dell'art. 4, comma terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte