Ordinanza 55/1988 (ECLI:IT:COST:1988:55)
Massima numero 10228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 55/88. TRIBUTI LOCALI - IN.V.IM. (IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI) - RICORSO DEL CONTRIBUENTE AVVERSO L'ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO - REIEZIONE - APPLICAZIONE DI UNA SOPRATTASSA DI VALORE DOPPIO RISPETTO A QUELLA STABILITA PER CHI NON IMPUGNI L'ACCERTAMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 634, ART. 24. - COST., ARTT. 24, 53, COMMA PRIMO.

Testo
L'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico della parte soccombente in giudizio non viola il diritto di difesa, leso solo se esso risulti di difficile o impossibile esplicazione, ne` il diritto alla tutela giurisdizionale che non e` cosi` assoluto ed incondizionato da consentire scopi sterili o dilatori. Inoltre le prestazioni pecuniarie previste a titolo sanzionatorio non rientrano nell'ambito di applicazione del principio della capacita` contributiva in quanto non assolvono alle finalita` proprie dei tributi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 53, comma primo, Cost. - dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui prevede una soprattassa di valore doppio nei confronti del contribuente, qualora il ricorso avverso l'accertamento dell'Ufficio venga respinto e, nella parte in cui, ai fini dell'applicazione della soprattassa stessa, commisurata all'ammontare dell'imposta, non tiene conto del fenomeno inflattivo). - cfr. Sent. n. 69/1964. - " Sent. n. 109/1973. - v. Sent. n. 239/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte