Ordinanza 57/1988 (ECLI:IT:COST:1988:57)
Massima numero 10230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
10231
Titolo
ORD. 57/88 A. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - REDDITI RELATIVI AL 1975 - RILIQUIDAZIONE, NEI CONFRONTI DI CIASCUNO DEI CONIUGI, DELL'IMPOSTA VERSATA IN REGIME DI CUMULO - RIPARTIZIONE AL LORDO, ANZICHE' AL NETTO, DELLE RITENUTE D'ACCONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 13 APRILE 1977, N. 114, ART. 21, COMMA PRIMO, N. 2. - COST., ARTT. 3, 29.
ORD. 57/88 A. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - REDDITI RELATIVI AL 1975 - RILIQUIDAZIONE, NEI CONFRONTI DI CIASCUNO DEI CONIUGI, DELL'IMPOSTA VERSATA IN REGIME DI CUMULO - RIPARTIZIONE AL LORDO, ANZICHE' AL NETTO, DELLE RITENUTE D'ACCONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 13 APRILE 1977, N. 114, ART. 21, COMMA PRIMO, N. 2. - COST., ARTT. 3, 29.
Testo
Non irragionevolmente il legislatore - a seguito della dichiarazione di incostituzionalita` del cumulo dei redditi - al fine di regolare le passate imposizioni, ha ripartito tra i coniugi i versamenti operati in sede di imposizione congiunta in proporzione all'ammontare - al lordo delle ritenute d'acconto - delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi. Infatti, la precedente tassazione congiunta restava influenzata dal coacervo dei redditi, sicche` nella disciplina intertemporale successiva, occorreva, tener conto del lordo di imposta, cosi` risalendo 'in apice' all'incidenza dell'ammontare di ciascun reddito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - dell'art. 21, comma primo, n. 2 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la` dove e` previsto che dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi si scomputi, sempre che risulti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, la somma gia` versata i sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i coniugi stessi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, "al lordo delle ritenute d'acconto"). - v. Sent. n. 179/1976.
Non irragionevolmente il legislatore - a seguito della dichiarazione di incostituzionalita` del cumulo dei redditi - al fine di regolare le passate imposizioni, ha ripartito tra i coniugi i versamenti operati in sede di imposizione congiunta in proporzione all'ammontare - al lordo delle ritenute d'acconto - delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi. Infatti, la precedente tassazione congiunta restava influenzata dal coacervo dei redditi, sicche` nella disciplina intertemporale successiva, occorreva, tener conto del lordo di imposta, cosi` risalendo 'in apice' all'incidenza dell'ammontare di ciascun reddito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - dell'art. 21, comma primo, n. 2 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la` dove e` previsto che dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi si scomputi, sempre che risulti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, la somma gia` versata i sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i coniugi stessi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, "al lordo delle ritenute d'acconto"). - v. Sent. n. 179/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte